Cassazione: in motorino senza il casco? Pagano i genitori

martedì 5 maggio 2009

Se i figli sono indisciplinati e non indossano il casco quando vanno con il motorino, è tutta colpa della cattiva educazione che è stata loro impartita dai genitori e, in caso di incidente, mamma e papà dovranno pagare i danni.

Il monito viene dalla Corte di Cassazione (sentenza 9556/2009) che applicando questo principio ha respinto il ricorso di due genitori condannati a risarcire il danno prodotto da un ragazzo che aveva avuto un incidente con la sua vespa su cui trasportava un'altro ragazzo, deceduto poi dopo alcuni giorni il sinistro. I giudici di merito avevano già condannao i genitori del ragazzo (ancora minorenne) a risarcire i famigliari del trasportato per i danni morali patiti. La decisione è stata ora confermata da Piazza Cavour che ha sottolineato come "lo stato di immaturita', il temperamento e la cattiva educazione del minore possono desumersi anche dalle modalita' del fatto ed e' pacifico che il figlio non indossava il casco".

Secondo la Corte in base all'articolo 2048 C.c. i genitori di un minorenne hanno "doveri di natura inderogabile finalizzati a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di costante opera educativa, onde realizzare una personalita' equilibrata, consapevole della relazionalita' della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito". Secondo la Corte, data una certa dimestichezza con i veicoli" che il ragazzo aveva nonostante fosse minorenne, e' evidente che il fatto che non indossasse il casco fosse da attribuirsi alla "cattiva educazione" impartita dai genitori. A nulla rileva, chiarisce ancora la Corte rispondendo ad uno dei rilievi avanzati dalla difesa, il fatto che il ragazzo abbia avuto due esperienze lavorative. Questo, scrive Piazza Cavour, "non e' sufficiente a fornire la prova liberatoria della presunzione della culpa in educando". Insomma, il fatto che il ragazzo non avesse il casco dimostra che non "era stata impartita al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalita'".

Con la sentenza n. 9556 del 22 aprile 2009 la S.C. ha ribadito che i genitori, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità posta a loro carico dall’art. 2048 c.c. per i fatti illeciti commessi dal minore con essi convivente, debbono dimostrare non solo di averlo adeguatamente educato ai sensi dell’art. 147 c.c., ma anche di averlo sorvegliato ai fini educativi. Sicché l’assenza di colpa in educando non giova ai genitori convenuti con l’azione di risarcimento se vi è stata colpa in vigilando, e viceversa.
La stessa sentenza precisa altresì che, per fornire la prova in esame, non è sufficiente dimostrare di avere genericamente impartito una educazione purchessia al minore, ovvero di averlo avviato al lavoro, ma è necessario dimostrare in modo rigoroso di avere impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare il minore ad una corretta vita di relazione. Pertanto, quando la gravità del fatto illecito commesso dal minore è tale da rendere evidente di per sé la sua incapacità di percepire il disvalore della propria azione, correttamente il giudice di merito rigetta la prova per testi chiesta dai genitori e vòlta a dimostrare l’adempimento in modo generico del dovere genitoriale di educazione. Applicando questi princìpi la corte di legittimità ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato le prove testimoniali, aventi ad oggetto una generica dimostrazione dell’educazione impartita ad un minore che aveva causato un sinistro stradale a bordo di un ciclomotore, condotto senza casco e trasportando un passeggero anch’esso privo di casco.

(Sentenza n. 9556 del 22 aprile 2009)

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